Molto discusso come argomento in questi mesi, viste le non poche problematiche che si apprestano a coinvolgere l’ambito pratico, la fatturazione elettronica obbligatoria sta per atterrare anche in Italia.
Il consiglio dell’Unione europea ha dato la sua approvazione all’Italia al fine di un deroga al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ed applicare l’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi che si trovano sul territorio italiano, eccezion fatta per i soggetti passivi che godono della franchigia per le piccole imprese, e ad inserire le fatture nel Sistema di Interscambio (Sdl), gestito dall’Agenzia delle Entrate.
In Italia fatture elettroniche tra soli soggetti passivi
Secondo le lettere del 3 e 6 novembre 2017 la Commissione europea ha dato comunicazione agli altri Stati membri che l’Italia aveva voluto una deroga all’applicazione degli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE.
Lo Stato italiano ha messo in evidenza che attraverso la fatturazione elettronica obbligatoria, usando lo strumento dello SdI, è possibile per l’Amministrazione tributaria italiana acquistare in tempo reale le informazioni presenti nelle fatture emesse e ricevute dagli operatori. Ciò permette anche di effettuare controlli rapidi e automatici in riferimento alla coerenza degli importi IVA dichiarati e versati.
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Cosa comporta l’obbligo di fatturazione elettronica
Nell’introdurre un obbligo di fatturazione elettronica, diventa più efficace la lotta alla frode e all’evasione, si concede più adito alla digitalizzazione, e si facilita la riscossione delle imposte.
Il Consiglio Ue, con decisione di esecuzione del 16 aprile 2018 (nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L99/14 del 19 aprile 2018), ha dato autorizzazione all’Italia ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in versione elettronica se sono emessi da soggetti passivi siti sul territorio italiano diversi dai soggetti passivi che godono della franchigia per le piccole imprese. La deroga include pure l’accordo del destinatario, il che vuol dire che l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti non è sottoposto all’accordo del destinatario.
L’applicazione di quanto è stato deciso direttamente nell’Unione Europea include che dal 1° luglio 2018, per quel che riguarda l’Italia, le fatture di carburante che ricevono gli operatori dovranno essere trattate solamente in quanto fatture elettroniche e, quindi, non potranno essere più controllate dal cessionario come fatture cartacee, non potendo applicare in Italia la parità di trattamento tra fatture cartacee ed elettroniche.
Il Consiglio Ue, nel prendere quella determinata decisione, dà comunicazione che, se l’Italia abbia necessità di un’ulteriore proroga, oltre alla domanda si dovrà dare presentazione alla Commissione una relazione che abbia come contenuto la valutazione della misura speciale con riferimento alla sua efficacia per accrescere la lotta alla frode e all’evasione dell’IVA e per consentire la semplificazione della riscossione dell’imposta.